IL CONSIGLIO DIRETTIVO


Presidente
Daniela Donadello - Daniela.donadello@libero.it -348 3617200
Consiglieri
Piero Pellegrini -pierop@pellegrini.it - 348 9015321
Maurizio Stefano-s.maurizio@ve.nettuno.it - 335- 606 06 07
Vianello Emilio - vianelloemilio@hotmail.it - 347- 405 99 28
Leonardo Lazzarini -leonardo.lazzarini@enel.it
Fabio Amadi - famadi@tiscali.it

Coordinatori
2.4:Ennio Boldrin / Sonar: Angelo Boscolo

 

Repertorio n. 77253 Raccolta n. 38683

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno due aprile duemilaquattro (02/04/2004), in Venezia, San Marco 5548, nello studio dell'avv. Augusto Lizier.
Innanzi a me dr. Alberto Tessiore, Notaio in Mira, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, non assistito dai testimoni, per concorde rinunzia - col mio consenso - dei comparenti,
sono presenti i Signori:
PELLEGRINI PIERO, nato a Venezia l'8 marzo 1947, residente a Venezia, Cannaregio anagrafico 4174, imprenditore,
PENZO RENATO, nato a Venezia il 4 gennaio 1941, residente a Venezia, Cannaregio 4983, pensionato,
Cassetti Bruno, nato a Firenze il 15 marzo 1946, domiciliato, per la carica, a Venezia, San Marco, n. 2, docente universitario,
-cittadini italiani - della cui identità personale io Notaio sono certo -.
Il comparente Signor Bruno Cassetti premette di intervenire nel presente atto - oltre che in proprio - anche quale Presidente della "Compagnia della Vela" con sede in Venezia, San Marco, 2, al presente atto autorizzato dalla Assemblea dei Soci in data 20 febbraio 2004 con delibera che in copia autentica eseguita dal Notaio Paolo Chiaruttini di Venezia in data 1 aprile 2004 si allega al presente atto sub. A - omessane la lettura per volontà dei comparenti-.

Ciò premesso si conviene quanto segue:

1) Viene costituita tra i Signori PIERO PELLEGRINI, RENATO PENZO, BRUNO CASSETTI e la "Compagnia della Vela" una Associazione denominata
"UGUALI NEL VENTO onlus"
con sede legale in Venezia, San Marco 2 e sede operativa e sportiva in Lido di Jesolo, Via Anna Frank n. 2 con durata illimitata, senza scopo di lucro.
2) L'Associazione ha come fine:
- consentire a persone normali e disabili di godere la bellezza della natura , il governo delle sue forze, praticare lo sport della vela , potersi cimentare in competizioni agonistiche “ad armi pari” con spirito e finalità dilettantistiche;
- facilitare l’accesso allo sport della vela con attività di formazione ed addestramento che prevedano il rispetto e la tutela della natura, lo spirito di solidarietà e di eguaglianza tra gli individui.
L'Associazione aderisce contemporaneamente alla Federazione Italiana Vela e alla Federazione Italiana Sport Disabili.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
3) Il Comitato Direttivo si vuole per ora composto di n. tre membri e viene nominato nelle persone dei Signori - comparenti nel presente atto - sig. Piero Pellegrini - al quale viene attribuita la Presidenza - arch. Bruno Cassetti e sig. Renato Penzo.
4) L'Associazione è retta dallo Statuto, composto di n. 43 (quarantatre) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "B" previa lettura da me Notaio datane ai comparenti.
5) Tutte le spese, inerenti e conseguenti al presente atto, vengono assunte dall'Associazione ora costituita.
Io Notaio ho letto questo atto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono; atto scritto in parte da me di mio pugno e in parte a macchina con nastro indelebile a norma di legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione per tre facciate e parte di una quarta di un foglio.
F.to: Bruno Cassetti - Piero Pellegrini - Renato Penzo - dr. Alberto Tessiore - Notaio - (L.S.)-

Allegato "B" all'atto Rep. n. 77253 Racc. n. 38683
STATUTO

TITOLO I
Disposizioni generali

Art.1 Costituzione ,Denominazione, sede e durata
1. E’ costituita l’associazione di solidarietà sociale denominata "UGUALI NEL VENTO onlus"
2. La associazione ha sede legale in Venezia San Marco Giardinetti 1 e sede operativa in Lido di Jesolo, Via Anna Frank n.
3. Essa ha durata illimitata
Art.2 Caratteristiche peculiari dell’Associazione
1. L’Associazione è apartitica e apolitica; ha carattere di utilità sociale nei settori della promozione sociale dello sport della vela nei confronti delle persone disabili, socie e non socie, o persone portatrici di handicap
2. L’ associazione "UGUALI NEL VENTO onlus", di seguito denominata "Associazione", è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Codice Civile, della normativa in materia di "enti no profit" e rientra nella disciplina prevista nel D.lgls 4 dicembre 1997, n.460.
Art.3 Qualificazione di Onlus
1:In connessione con quanto sopra detto all’art.2, l’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale“, che ne costitusice peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita ogni comunicazione e manifestazoine, anche mediante l’utilizzo dell’acronimo "ONLUS"
Art.4 Efficacia dello Statuto
1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all‘Associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell‘ attività della
Associazione stessa.
3. L’ Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto, per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.
Art.4 Modificazione dello Statuto
1. Il presente Statuto è modificato con deliberazione della Assemblea assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Art.5 Interpretazione dello Statuto.
1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell‘art. 12 delle disposizioni sulla Legge in generale (R.D. 16.3.1942, n. 262).

TITOLO II

Finalità e scopi della associazione
Art.6 Finalità dell’obbiettivo
1. Consentire a persone normali e disabili di godere la bellezza della natura , il governo delle sue forze, praticare lo sport della vela , potersi cimentare in competizioni agonistiche „ad armi pari“ con spirito e finalità dilettantistiche.
2. Facilitare l’accesso allo sport della vela con attività di formazione ed addestramento che prevedano il rispetto e la tutela della natura, lo spirito di solidarietà e di eguaglianza tra gli individui.
3. La Associazione aderisce contemporaneamente alla Federazione Italiana Vela e alla Federazione Italiana Sport Disabili.
4. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Titolo III

Gli aderenti
Art.7 Ammissione
1. Sono aderenti alla Associazione : persone fisiche, associazioni sportive, di servizio e di volontariato, fondazioni, società di capitali che condividano le finalità della associazione e che ne confermino i contenuti nella domanda di adesione.
2. L’Ammissione all’Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Comitato Direttivo
Art.8 Diritti
1. Gli Aderenti dell’Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’Associazione stessa.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla Legge e dallo Statuto.
3. Gli Aderenti dell'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l' attività prestata, ai sensi di legge.
4. Gli aderenti hanno il diritto di recedere dall’associazione esercitando il diritto di recesso a norma dell’art.2526c.c. L’esercizio del suddetto diritto comporta la perdita della qualità di associato.
Art.9 Doveri
1. Gli Aderenti dell'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro.
2. II comportamento verso gli altri Aderenti ed all' esterno dell' Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
Art.10 Esclusione
1. L' Aderente dell' Associazione che contravvenga i doveri stabiliti dallo Statuto può essere sottoposto alle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall' Associazione stessa.
2. L’ esclusione è deliberata dall’Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell' interessato, con voto segreto

Titolo IV

Gli Organi
Art.11 Indicazione Degli Organi
1. Sono organi dell' Associazione: l' Assemblea, il Comitato Direttivo ed il Presidente.
Capo I - L’Assemblea
Art.12 Composizione
1. L’Assemblea è l’organo supremo dell’Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L' Assemblea è composta da tutti gli Aderenti dell' Associazione.
2. L' Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione.
Art.13 Convocazione
1. L' Assemblea si riunisce almeno una volta l' anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
2. Il Presidente od un suo delegato convoca I' Assemblea con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data fissata e con lettera ordinaria
Art.14 Validità della Assemblea
1. In prima convocazione l' Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli aderenti, presenti personalmente o per delega da conferirsi ad altro aderente.
2. In seconda convocazione I' assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Aderenti presenti, personalmente o per delega.
Art.15 Votazione
1. L' Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello Statuto avviene a maggioranza di voti dei componenti.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità
delle persone e ciascun partecipante non può rappresentare più di una delega.
Art.16 Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni dell' Assemblea sono riassunte in verbale redatto da un componente dell' Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell' Associazione.
3. Ogni aderente dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Capo II

Il Comitato Direttivo
Art.17 Composizione
1. Il Comitato Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è costituito da un numero minimo di due ad un numero massimo di cinque membri, eletti per la prima volta in sede di atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.
2. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre dei suoi componenti
Art.18 Presidente del comitato direttivo
1. Il Presidente dell’ Associazione è il Presidente del Comitato Direttivo.
Art.19 Durata e Funzioni
1. Il Comitato Direttivo dura in carica un anno e può essere rieletto.
Esso può essere revocato dall' Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. Il Comitato Direttivo svolge, su indicazioni dell' Assemblea, le attività esecutive relative all' Associazione.
3. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Capo III

Il Presidente
Art.20 Elezione
1. Il Presidente è eletto dall’ Assemblea tra i suoi componenti, con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Art.21 Durata
1. Il presidente dura in carica un anno e può essere rieletto.
2. Il Presidente può essere revocato dall' Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. Un mese prima delta scadenza del suo mandato il Presidente convoca l’ Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.
Art.22 Funzioni
1. Il Presidente ha la rappresentaza legale e giudiziale dell' Associazione, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all' Associazione stessa.
2. Il Presidente presiede l' Assemblea e il Comitato Direttivo e cura l' ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell' Assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell' associazione, dove può essere consultato dagli Aderenti.

Titolo V

Le risorse economiche
Art. 23 Indicazione delle Risorse
1. Le risorse economiche dell' Associazione sono costituite da:
a) beni mobili e immobili
b) contributi e quote associative
c) donazioni e lasciti
d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo
e) ogni altro tipo di entrate
Art. 25 I Beni
1. I beni dell' Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall' Associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili ed i beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell' organizzazione sono elencati nell' inventario, che è depositato presso la sede dell' Associazione, e può essere consultato dagli Aderenti.
Art. 26 Contributi
1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli Aderenti, stabilita dall' Assemblea.
La quota non è trasmissibile a qualsiasi titolo.
2. I contributi straordinari, elargiti dagli Aderenti, o da persone fisiche giuridiche, sono stabiliti dall' Assemblea, che ne determina l' ammontare.
3. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti"
Art. 27 Erogazioni, Donazioni e Lasciti
1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall' Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità dello Statuto.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall' Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell' Associazione.
3. II Presidente attua le delibere dell' Assemblea e compie i relativi atti giuridici.
Art. 28 - Proventi derivanti da attività marginali
1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell' Associazione.
2. L' Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell' Associazione e con i principi della L. 266/91.
3. Il Presidente dà attuazione alla delibera dell' Assemblea e compie i conseguenti atti giuridici.
Art. 29 - Devoluzioni dei Beni
1. In caso di scioglimento o cessazione dell' Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altra Onlus o altra associazione di utilità sociale.con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

IL BILANCIO
Art. 30 - Bilancio e Conto Consuntivo
1. Il bilancio della Associazione è annuale, e decorre dal 1° gennaio.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative all' anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l' esercizio annuale successivo.
Art. 31 - Formazione e contenuto del Bilancio
1. II Bilancio consuntivo è elaborato dal Presidente. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all' anno trascorso.
2. Il Bilancio preventivo per l' esercizio annuale successivo è elaborato dal Presidente. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all' esercizio annuale successivo.
Art. 32 - CONTROLLO SUL BILANCIO
1. I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo, sono controllati dal Comitato Direttivo.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al Bilancio e sottoposti all' Assemblea.
Art. 33 - Approvazione del Bilancio
1. Il bilancio preventivo è approvato dall’ Assemblea e con la maggioranza dei voti dei presenti.
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede legale dell' Associazione entro 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio consuntivo è approvato dall' Assemblea con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprite dell' anno successivo a quello in esame.
4. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede legale dell' Associazione entro 15 giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI
Art. 34 – Deliberazione delle Convenzioni
1. Le convenzioni tra l' Associazione ed altri enti e soggetti sono
deliberate dall' Assemblea.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell' Associazione.
Art. 35 – Stipulazione della Convenzione
1. Le convenzioni, deliberate dall' Assemblea ai sensi dell' art. 34, sono stipulate dal Presidente dell' Associazione.
Art. 36 – Attuazione della Convenzione
1. Il Presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI
Art. 37 - Dipendenti
1. L' Associazione può assumere dei dipendenti nei Limiti necessari al funzionamento della stessa oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
2. I rapporti tra l' Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall' Associazione.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell' attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 38 - Collaboratori di lavoro autonomo
1. L' Associazione può giovarsi dell' opera di collaboratori di lavoro autonomo nei limiti necessari al funzionamento della stessa oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa
2. I rapporti tra l' Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge .
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell' attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITA’
Art. 39 - Responsabilità dell' Associazione
1. L' Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 40 – Assicurazione dell’Associazione
1. L' Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell' Associazione stessa.

TITOLO X

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
Art. 42 - L' Associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 43 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell' ordinamento giuridico.
F.to: Bruno Cassetti - Piero Pellegrini - Renato Penzo - dr. Alberto Tessiore - Notaio - (L.S.)-

 

 

REGOLAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA.

Regolamento tecnico 2008 approvato da assemblea.pdf