| Repertorio
n. 77253 Raccolta n. 38683
COSTITUZIONE
DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno
due aprile duemilaquattro (02/04/2004), in Venezia, San Marco 5548,
nello studio dell'avv. Augusto Lizier.
Innanzi a me dr. Alberto Tessiore, Notaio in Mira, iscritto nel ruolo
del Distretto Notarile di Venezia, non assistito dai testimoni, per
concorde rinunzia - col mio consenso - dei comparenti,
sono presenti i Signori:
PELLEGRINI PIERO, nato a Venezia l'8 marzo 1947, residente
a Venezia, Cannaregio anagrafico 4174, imprenditore,
PENZO RENATO, nato a Venezia il 4 gennaio 1941, residente a
Venezia, Cannaregio 4983, pensionato,
Cassetti Bruno, nato a Firenze il 15 marzo 1946, domiciliato,
per la carica, a Venezia, San Marco, n. 2, docente universitario,
-cittadini italiani - della cui identità personale io Notaio
sono certo -.
Il comparente Signor Bruno Cassetti premette di intervenire nel presente
atto - oltre che in proprio - anche quale Presidente della "Compagnia
della Vela" con sede in Venezia, San Marco, 2, al presente atto
autorizzato dalla Assemblea dei Soci in data 20 febbraio 2004 con
delibera che in copia autentica eseguita dal Notaio Paolo Chiaruttini
di Venezia in data 1 aprile 2004 si allega al presente atto sub. A
- omessane la lettura per volontà dei comparenti-.
Ciò
premesso si conviene quanto segue:
1) Viene
costituita tra i Signori PIERO PELLEGRINI, RENATO PENZO, BRUNO CASSETTI
e la "Compagnia della Vela" una Associazione denominata
"UGUALI NEL VENTO onlus"
con sede legale in Venezia, San Marco 2 e sede operativa e sportiva
in Lido di Jesolo, Via Anna Frank n. 2 con durata illimitata, senza
scopo di lucro.
2) L'Associazione ha come fine:
- consentire a persone normali e disabili di godere la bellezza della
natura , il governo delle sue forze, praticare lo sport della vela
, potersi cimentare in competizioni agonistiche ad armi pari
con spirito e finalità dilettantistiche;
- facilitare laccesso allo sport della vela con attività
di formazione ed addestramento che prevedano il rispetto e la tutela
della natura, lo spirito di solidarietà e di eguaglianza tra
gli individui.
L'Associazione aderisce contemporaneamente alla Federazione Italiana
Vela e alla Federazione Italiana Sport Disabili.
LAssociazione non può svolgere attività diverse
da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle
ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a
quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
3) Il Comitato Direttivo si vuole per ora composto di n. tre membri
e viene nominato nelle persone dei Signori - comparenti nel presente
atto - sig. Piero Pellegrini - al quale viene attribuita la Presidenza
- arch. Bruno Cassetti e sig. Renato Penzo.
4) L'Associazione è retta dallo Statuto, composto di n. 43
(quarantatre) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera
"B" previa lettura da me Notaio datane ai comparenti.
5) Tutte le spese, inerenti e conseguenti al presente atto, vengono
assunte dall'Associazione ora costituita.
Io Notaio ho letto questo atto ai comparenti che lo approvano e con
me lo sottoscrivono; atto scritto in parte da me di mio pugno e in
parte a macchina con nastro indelebile a norma di legge da persona
di mia fiducia sotto la mia direzione per tre facciate e parte di
una quarta di un foglio.
F.to: Bruno Cassetti - Piero Pellegrini - Renato Penzo - dr. Alberto
Tessiore - Notaio - (L.S.)-
Allegato
"B" all'atto Rep. n. 77253 Racc. n. 38683
STATUTO
TITOLO
I
Disposizioni generali
Art.1
Costituzione ,Denominazione, sede e durata
1. E costituita lassociazione di solidarietà sociale
denominata "UGUALI NEL VENTO onlus"
2. La associazione ha sede legale in Venezia San Marco Giardinetti
1 e sede operativa in Lido di Jesolo, Via Anna Frank n.
3. Essa ha durata illimitata
Art.2 Caratteristiche peculiari dellAssociazione
1. LAssociazione è apartitica e apolitica; ha carattere
di utilità sociale nei settori della promozione sociale dello
sport della vela nei confronti delle persone disabili, socie e non
socie, o persone portatrici di handicap
2. L associazione "UGUALI NEL VENTO onlus", di seguito
denominata "Associazione", è disciplinata dal presente
Statuto, ed agisce nel rispetto del Codice Civile, della normativa
in materia di "enti no profit" e rientra nella disciplina
prevista nel D.lgls 4 dicembre 1997, n.460.
Art.3 Qualificazione di Onlus
1:In connessione con quanto sopra detto allart.2, lAssociazione
assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione
Non Lucrativa di Utilità Sociale, che ne costitusice
peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita ogni comunicazione
e manifestazoine, anche mediante lutilizzo dellacronimo
"ONLUS"
Art.4 Efficacia dello Statuto
1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti allAssociazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell
attività della
Associazione stessa.
3. L Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto,
per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.
Art.4 Modificazione dello Statuto
1. Il presente Statuto è modificato con deliberazione della
Assemblea assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Art.5 Interpretazione dello Statuto.
1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione
dei contratti e secondo i criteri dellart. 12 delle disposizioni
sulla Legge in generale (R.D. 16.3.1942, n. 262).
Finalità
e scopi della associazione
Art.6 Finalità dellobbiettivo
1. Consentire a persone normali e disabili di godere la bellezza
della natura , il governo delle sue forze, praticare lo sport della
vela , potersi cimentare in competizioni agonistiche ad armi
pari con spirito e finalità dilettantistiche.
2. Facilitare laccesso allo sport della vela con attività
di formazione ed addestramento che prevedano il rispetto e la tutela
della natura, lo spirito di solidarietà e di eguaglianza tra
gli individui.
3. La Associazione aderisce contemporaneamente alla Federazione Italiana
Vela e alla Federazione Italiana Sport Disabili.
4. LAssociazione non può svolgere attività diverse
da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle
ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a
quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
Gli aderenti
Art.7 Ammissione
1. Sono aderenti alla Associazione : persone fisiche, associazioni
sportive, di servizio e di volontariato, fondazioni, società
di capitali che condividano le finalità della associazione
e che ne confermino i contenuti nella domanda di adesione.
2. LAmmissione allAssociazione è deliberata, su
domanda scritta del richiedente, dal Comitato Direttivo
Art.8 Diritti
1. Gli Aderenti dellAssociazione hanno il diritto di eleggere
gli organi dellAssociazione stessa.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla
Legge e dallo Statuto.
3. Gli Aderenti dell'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati
delle spese effettivamente sostenute per l' attività prestata,
ai sensi di legge.
4. Gli aderenti hanno il diritto di recedere dallassociazione
esercitando il diritto di recesso a norma dellart.2526c.c. Lesercizio
del suddetto diritto comporta la perdita della qualità di associato.
Art.9 Doveri
1. Gli Aderenti dell'Associazione devono svolgere la propria attività
in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro.
2. II comportamento verso gli altri Aderenti ed all' esterno dell'
Associazione è animato da spirito di solidarietà ed
attuato con correttezza e buona fede.
Art.10 Esclusione
1. L' Aderente dell' Associazione che contravvenga i doveri stabiliti
dallo Statuto può essere sottoposto alle seguenti sanzioni:
richiamo, diffida, esclusione dall' Associazione stessa.
2. L esclusione è deliberata dallAssemblea, dopo
aver ascoltato le giustificazioni dell' interessato, con voto segreto
Gli Organi
Art.11 Indicazione Degli Organi
1. Sono organi dell' Associazione: l' Assemblea, il Comitato Direttivo
ed il Presidente.
Capo I - LAssemblea
Art.12 Composizione
1. LAssemblea è lorgano supremo dellAssociazione
e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto
e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche
se assenti o dissenzienti. L' Assemblea è composta da tutti
gli Aderenti dell' Associazione.
2. L' Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione.
Art.13 Convocazione
1. L' Assemblea si riunisce almeno una volta l' anno ed ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga opportuno.
2. Il Presidente od un suo delegato convoca I' Assemblea con avviso
pubblico affisso allalbo della sede almeno 15 giorni prima della
data fissata e con lettera ordinaria
Art.14 Validità della Assemblea
1. In prima convocazione l' Assemblea è regolarmente costituita
con la presenza della maggioranza degli aderenti, presenti personalmente
o per delega da conferirsi ad altro aderente.
2. In seconda convocazione I' assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli Aderenti presenti, personalmente o per
delega.
Art.15 Votazione
1. L' Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
La deliberazione di modificazione dello Statuto avviene a maggioranza
di voti dei componenti.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità
delle persone e ciascun partecipante non può rappresentare
più di una delega.
Art.16 Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni dell' Assemblea sono riassunte
in verbale redatto da un componente dell' Assemblea e sottoscritto
dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'
Associazione.
3. Ogni aderente dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale
e di trarne copia.
Il Comitato
Direttivo
Art.17 Composizione
1. Il Comitato Direttivo è lorgano esecutivo dellAssociazione.
Esso è costituito da un numero minimo di due ad un numero massimo
di cinque membri, eletti per la prima volta in sede di atto costitutivo
e successivamente dall'assemblea.
2. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando sono
presenti almeno tre dei suoi componenti
Art.18 Presidente del comitato direttivo
1. Il Presidente dell Associazione è il Presidente
del Comitato Direttivo.
Art.19 Durata e Funzioni
1. Il Comitato Direttivo dura in carica un anno e può essere
rieletto.
Esso può essere revocato dall' Assemblea con la maggioranza
dei due terzi dei componenti.
2. Il Comitato Direttivo svolge, su indicazioni dell' Assemblea, le
attività esecutive relative all' Associazione.
3. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza
dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente
Art.20 Elezione
1. Il Presidente è eletto dall Assemblea tra i suoi
componenti, con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Art.21 Durata
1. Il presidente dura in carica un anno e può essere rieletto.
2. Il Presidente può essere revocato dall' Assemblea, con la
maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. Un mese prima delta scadenza del suo mandato il Presidente convoca
l Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.
Art.22 Funzioni
1. Il Presidente ha la rappresentaza legale e giudiziale dell'
Associazione, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli
atti giuridici relativi all' Associazione stessa.
2. Il Presidente presiede l' Assemblea e il Comitato Direttivo e cura
l' ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell' Assemblea, e cura che sia custodito
presso la sede dell' associazione, dove può essere consultato
dagli Aderenti.
Le risorse
economiche
Art. 23 Indicazione delle Risorse
1. Le risorse economiche dell' Associazione sono costituite da:
a) beni mobili e immobili
b) contributi e quote associative
c) donazioni e lasciti
d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo
e) ogni altro tipo di entrate
Art. 25 I Beni
1. I beni dell' Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati
e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati
dall' Associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili ed i beni mobili registrati nonché i beni
mobili che sono collocati nella sede dell' organizzazione sono elencati
nell' inventario, che è depositato presso la sede dell' Associazione,
e può essere consultato dagli Aderenti.
Art. 26 Contributi
1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa
degli Aderenti, stabilita dall' Assemblea.
La quota non è trasmissibile a qualsiasi titolo.
2. I contributi straordinari, elargiti dagli Aderenti, o da persone
fisiche giuridiche, sono stabiliti dall' Assemblea, che ne determina
l' ammontare.
3. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati
"benemeriti"
Art. 27 Erogazioni, Donazioni e Lasciti
1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate
dall' Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia
con le finalità dello Statuto.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario,
dall' Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con
le finalità statutarie dell' Associazione.
3. II Presidente attua le delibere dell' Assemblea e compie i relativi
atti giuridici.
Art. 28 - Proventi derivanti da attività marginali
1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive
marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell' Associazione.
2. L' Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve
essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'
Associazione e con i principi della L. 266/91.
3. Il Presidente dà attuazione alla delibera dell' Assemblea
e compie i conseguenti atti giuridici.
Art. 29 - Devoluzioni dei Beni
1. In caso di scioglimento o cessazione dell' Associazione, i
beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altra Onlus o altra
associazione di utilità sociale.con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità, sentito lorganismo di
controllo di cui allart.3, comma 190 della legge 23/12/1996
n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
IL BILANCIO
Art. 30 - Bilancio e Conto Consuntivo
1. Il bilancio della Associazione è annuale, e decorre
dal 1° gennaio.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative
all' anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata
per l' esercizio annuale successivo.
Art. 31 - Formazione e contenuto del Bilancio
1. II Bilancio consuntivo è elaborato dal Presidente. Esso
contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all' anno
trascorso.
2. Il Bilancio preventivo per l' esercizio annuale successivo è
elaborato dal Presidente. Esso contiene, suddivise in singole voci,
le previsioni delle spese e delle entrate relative all' esercizio
annuale successivo.
Art. 32 - CONTROLLO SUL BILANCIO
1. I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo, sono controllati
dal Comitato Direttivo.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile
delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al
Bilancio e sottoposti all' Assemblea.
Art. 33 - Approvazione del Bilancio
1. Il bilancio preventivo è approvato dall Assemblea
e con la maggioranza dei voti dei presenti.
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede legale
dell' Associazione entro 15 giorni prima della seduta, e può
essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio consuntivo è approvato dall' Assemblea con la
maggioranza dei presenti entro il 30 aprite dell' anno successivo
a quello in esame.
4. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede legale
dell' Associazione entro 15 giorni prima della seduta e può
essere consultato da ogni aderente.
LE CONVENZIONI
Art. 34 Deliberazione delle Convenzioni
1. Le convenzioni tra l' Associazione ed altri enti e soggetti sono
deliberate dall' Assemblea.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente,
nella sede dell' Associazione.
Art. 35 Stipulazione della Convenzione
1. Le convenzioni, deliberate dall' Assemblea ai sensi dell' art.
34, sono stipulate dal Presidente dell' Associazione.
Art. 36 Attuazione della Convenzione
1. Il Presidente decide sulle modalità di attuazione della
convenzione.
DIPENDENTI
E COLLABORATORI
Art. 37 - Dipendenti
1. L' Associazione può assumere dei dipendenti nei Limiti
necessari al funzionamento della stessa oppure occorrenti a qualificare
o specializzare lattività da essa svolta.
2. I rapporti tra l' Associazione ed i dipendenti sono disciplinati
dalla legge e da apposito regolamento adottato dall' Associazione.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'
attività stessa, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi.
Art. 38 - Collaboratori di lavoro autonomo
1. L' Associazione può giovarsi dell' opera di collaboratori
di lavoro autonomo nei limiti necessari al funzionamento della stessa
oppure occorrenti a qualificare o specializzare lattività
da essa
2. I rapporti tra l' Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo
sono disciplinati dalla legge .
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro gli infortuni
e le malattie connessi allo svolgimento dell' attività stessa,
nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
LA RESPONSABILITA
Art. 39 - Responsabilità dell' Associazione
1. L' Associazione risponde, con le proprie risorse economiche,
dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti
stipulati.
Art. 40 Assicurazione dellAssociazione
1. L' Associazione può assicurarsi per i danni derivanti
da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'
Associazione stessa.
RAPPORTI
CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
Art. 42 - L' Associazione disciplina con apposito regolamento i
rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 43 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento
alle normative vigenti, ed ai principi generali dell' ordinamento
giuridico.
F.to: Bruno Cassetti - Piero Pellegrini - Renato Penzo - dr. Alberto
Tessiore - Notaio - (L.S.)-
REGOLAMENTO
ATTIVITA’ SPORTIVA.
Regolamento
tecnico 2008 approvato da assemblea.pdf
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